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Sez. L, Sentenza n. 2961 del 02/08/1975 (Rv. 377047 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO, LEGGE 11 AGOSTO 1973 N 533) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - LIQUIDAZIONE DEL DANNO - OBBLIGO DEL GIUDICE - ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA DISCIPLINA - IRRILEVANZA - APPLICABILITA AI GIUDIZI PENDENTI E ANCHE IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1975-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377047-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO, LEGGE 11 AGOSTO 1973 N 533) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - LIQUIDAZIONE DEL DANNO - OBBLIGO DEL GIUDICE - ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA DISCIPLINA - IRRILEVANZA - APPLICABILITA AI GIUDIZI PENDENTI E ANCHE IN CASSAZIONE.*

Ai sensi dell'art 429 terzo comma cod proc civ, nel nuovo testo fissato dall'art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533, il giudice, quando pronuncia condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi legali, anche il maggior danno subito dal lavoratore per effetto della svalutazione monetaria, con decorrenza dal giorno della maturazione dei crediti medesimi; tale norma va immediatamente applicata nei giudizi pendenti, ancorche con riguardo a rapporti di lavoro estintisi prima dell'entrata in vigore della legge n 533 del 1973, e puo essere invocata, anche per la prima volta, in Sede di legittimita. (Conf 1225/74, mass n 369283).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)