Sez. L, Sentenza n. 2393 del 01/03/1995 (Rv. 490854 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA | Incrementi maturati successivamente al 31 gennaio 1977 - Computabilità nelle mensilità ulteriori alla tredicesima fino al 28 febbraio 1986 - Esclusione - Sentenza costituzionale n. 124 del 1991 - Portata.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA
Gli incrementi di contingenza maturati successivamente al 31 gennaio 1977 non sono computabili nelle mensilità ulteriori alla tredicesima fino al 28 febbraio 1986, atteso che da tale data la sentenza della Corte Costituzionale n. 124 del 1991 ha fatto decorrere l'efficacia della dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, del D.L. 1 febbraio 1977 n. 12 (convertito con legge n. 91 del 1977), nella parte escludente la computabilità dell'indennità di contingenza su elementi retributivi diversi da quelli previsti dalla contrattazione collettiva prevalente nel settore dell'industria, ritenendo cessata, alla data suddetta, la situazione di emergenza giustificativa della norma medesima, avente carattere di transitorietà.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 2 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)