Sez. L, Sentenza n. 13813 del 18/10/2000 (Rv. 541031 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA | Computabilità nell'indennità di presenza percepita dai dipendenti dell'ACEA - Sentenza della Corte costituzionale n. 124 del 1991 - Effetti - Reviviscenza del regime previsto dalla contrattazione collettiva antecedente all'entrata in vigore della disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima - Configurabilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA
In materia di computo dell'indennità di contingenza nell'indennità di presenza corrisposta dall'ACEA ai suoi dipendenti si deve ritenere che la sentenza della Corte costituzionale n.124 del 1991 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sopravvenuta, a partire dall'entrata in vigore della legge n. 38 del 1986, dell'art. 2, comma primo, del D.L. n. 12 del 1977, convertito nella legge n. 91 del 1977, nella parte in cui non consentiva la computabilità dell'indennità di contingenza su emolumenti retributivi diversi da quelli previsti dalla contrattazione collettiva prevalente nel settore dell'industria) abbia comportato la reviviscenza, dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 38 del 1986, della clausola della contrattazione collettiva aziendale che aveva previsto, prima dell'entrata in vigore del menzionato D.L. n. 12 del 1977, l'indicizzazione al costo della vita del suddetto specifico emolumento aggiuntivo e che, per effetto dell'art. 2 di tale ultimo D.L., era stata colpita da nullità per contrasto con norma imperativa.
Riferimenti normativi: Legge 26/02/1986 num. 38, Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST., Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)