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Sez. L, Sentenza n. 8834 del 22/07/1992 (Rv. 478304 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di contingenza | Incrementi maturati dopo il 31 gennaio 1977 - Computabilità nelle mensilità ulteriori alla tredicesima fino al 28 febbraio 1984 - Esclusione - Sentenza n. 124 del 1991 della Corte Costituzionale - Portata.
Stato
decisa il 1992-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478304-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di contingenza

Gli incrementi di contingenza maturati successivamente al 31 gennaio 1977 non sono computabili nelle mensilità ulteriori alla tredicesima fino al 28 febbraio 1986, atteso che da tale data la sentenza della Corte Costituzionale n. 124 del 1991 ha fatto decorrere l'efficacia della dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, del d.l. 1 febbraio 1977 n. 12 (convertito con legge n. 91 del 1977), nella parte escludente la computabilità dell'indennita di contingenza su elementi retributivi diversi da quelli previsti dalla contrattazione collettiva prevalente nel settore dell'industria, ritenendo cessata, alla data suddetta, la situazione di emergenza giustificativa della norma medesima, avente carattere di transitorietà.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 4 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)