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Sez. L, Sentenza n. 1137 del 22/04/1974 (Rv. 369129 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSA DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA - INIDONEITA TEMPORANEA DEL MARITTIMO ALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE PER MALATTIA O INFORTUNIO - INDENNITA PREVISTA DALLA LEGGE N 1486 DEL 1962 - PERIODO DI SPETTANZA - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1974-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369129-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSA DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA - INIDONEITA TEMPORANEA DEL MARITTIMO ALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE PER MALATTIA O INFORTUNIO - INDENNITA PREVISTA DALLA LEGGE N 1486 DEL 1962 - PERIODO DI SPETTANZA - DECORRENZA.*

L'articolo unico della legge 16 ottobre 1962 n 1486 deve essere interpretato nel senso che l'indennita giornaliera deve essere corrisposta al marittimo per il periodo effettivo dell'esistenza dell'inidoneita temporanea all'Esercizio della navigazione in conseguenza della inabilita, rapportabile alla malattia o all'infortunio e la relativa decorrenza e riferita, come regola, dallo stesso legislatore, al momento in cui viene a cessare l'assistenza per malattia o infortunio.*

Riferimenti normativi: Legge 16/10/1962 num. 1486

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)