Sez. U, Sentenza n. 425 del 25/01/1989 (Rv. 461547 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - CONCESSIONE IN GODIMENTO DI ALLOGGIO DI SERVIZIO A UN PUBBLICO DIPENDENTE - CONTROVERSIA IN TEMA DI RILASCIO DEL BENE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - CONCESSIONE IN GODIMENTO DI ALLOGGIO DI SERVIZIO A UN PUBBLICO DIPENDENTE - CONTROVERSIA IN TEMA DI RILASCIO DEL BENE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Con riguardo ad alloggio del patrimonio indisponibile, che la pubblica amministrazione dia in godimento al proprio dipendente in forza di provvedimento di concessione ed in relazione alle mansioni dal medesimo espletate presso una determinata Sede (cosiddetto alloggio di servizio), la controversia in tema di rilascio del bene esula dalla giurisdizione del giudice ordinario, e spetta, in via esclusiva, alla cognizione del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 5 primo comma della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, in quanto attiene a diritti strettamente connessi al rapporto di pubblico impiego, nonché a questioni inerenti alla suddetta concessione di bene pubblico e diverse da quelle relative allo ammontare dei canoni. (V 2120/83, mass n 426978; (V 5886/81, mass n 416638).*
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)