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Sez. 5, Sentenza n. 7297 del 04/02/2002 Cc. (dep. 25/02/2002) Rv. 221721 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - IN GENERE | Udienza camerale - Avviso al difensore nominato nel procedimento principale - Necessità.
Stato
decisa il 2002-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221721-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - IN GENERE

In tema di ricusazione, l'avviso dell'udienza camerale, fissata a norma dell'art. 41, comma terzo, cod.proc.pen., è dovuto al difensore di fiducia del ricusante, da lui nominato nel procedimento principale, atteso che, per principio generale, la nomina del difensore di fiducia è valida non solo per il procedimento principale nel quale sia intervenuta, ma anche per quelli incidentali che ne siano derivati, pur se di competenza di un ufficio giudiziario diverso, salvo che, in contrario, non risulti un'espressa manifestazione di volontà dell'interessato. (Nel caso di specie, l'avviso dell'udienza camerale era stato dato ai difensori di ufficio sul presupposto, giudicato erroneo dalla Suprema Corte, che nessun avviso era dovuto ai difensori che non fossero stati espressamente nominati per la procedura di ricusazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 41 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)