Sez. 1, Sentenza n. 8824 del 19/01/2017 Cc. (dep. 22/02/2017) Rv. 269366 - 01
DIFESA E DIFENSORI - NOMINA | Nomina del difensore di fiducia - Ambito di operatività - Anche per i procedimenti incidentali direttamente derivati da quello originario - Separazione di procedimenti in fase d'indagine - Efficacia della nomina effettuata nel procedimento originario - Sussistenza - Fattispecie.
DIFESA E DIFENSORI - NOMINA
Il principio secondo cui, salvo che risulti un'espressa manifestazione di volontà dell'interessato in senso contrario, la nomina del difensore di fiducia è efficace non solo per il procedimento principale nel quale è intervenuta, ma anche per quelli incidentali direttamente derivati, anche se di competenza di un ufficio giudiziario diverso, trova applicazione pure nel caso in cui il pubblico ministero, in fase di indagini, abbia separato i procedimenti, individuando una diversa competenza territoriale per taluni dei reati oggetto di investigazione. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la richiesta del condannato ex art. 670 cod. proc. pen. di declaratoria di non esecutività della sentenza per l'omessa notifica degli atti processuali al difensore di fiducia, senza aver accertato, avvalendosi dei poteri istruttori di cui all'art. 665, comma quinto, cod. proc. pen., se il procedimento nel quale era intervenuta la condanna costituisse uno "stralcio" di quello originario in cui era intervenuta detta nomina fiduciaria o scaturisse da un'autonoma notizia di reato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 130 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)