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Sez. 5, Sentenza n. 18908 del 02/03/2023 Cc. (dep. 05/05/2023) Rv. 284406 - 01

GIUDICE - RICUSAZIONE - IN GENERE | Udienza camerale - Avviso al difensore del ricusante nominato nel procedimento principale - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-03-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/284406-01

GIUDICE - RICUSAZIONE - IN GENERE

In tema di ricusazione, l'avviso per l'udienza camerale, fissata ex art. 41, comma 3, cod. proc. pen., deve essere notificato al difensore del ricusante nel procedimento in cui è stata presentata l'istanza di ricusazione, anche nel caso in cui quest'ultima sia stata avanzata personalmente dall'imputato, atteso che, per principio generale, la nomina del difensore di fiducia è valida non solo per il procedimento principale, ma anche per quelli incidentali che ne siano derivati, ancorché di competenza di un ufficio giudiziario diverso, a meno che non risulti un'espressa volontà contraria.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)