Sez. 2, Sentenza n. 23936 del 23/12/2004 (Rv. 578515 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO | Interpretazione idonea a dare comunque significato alla contrattuale - Sussidiarietà del criterio - Utilizzabilità - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO
In tema di interpretazione del contratto, il criterio ermeneutico contenuto nell'art. 1367 cod. civ. comporta che, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anzichè in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno. (Nella specie, relativa all'obbligazione contrattuale di sradicare una pianta infestante, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che, accertata l'impossibilità della scomparsa definitiva, allo stato della scienza e della tecnica agraria, aveva escluso che si trattasse di contratto nullo per impossibilità dell'oggetto, in quanto era inverosimile che le parti avessero dedotto in contratto un'obbligazione di tal genere e non piuttosto la scomparsa temporanea dell'infestante).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1367
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)