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Sez. 2, Sentenza n. 23936 del 23/12/2004 (Rv. 578515 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO | Interpretazione idonea a dare comunque significato alla contrattuale - Sussidiarietà del criterio - Utilizzabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578515-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO

In tema di interpretazione del contratto, il criterio ermeneutico contenuto nell'art. 1367 cod. civ. comporta che, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anzichè in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno. (Nella specie, relativa all'obbligazione contrattuale di sradicare una pianta infestante, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che, accertata l'impossibilità della scomparsa definitiva, allo stato della scienza e della tecnica agraria, aveva escluso che si trattasse di contratto nullo per impossibilità dell'oggetto, in quanto era inverosimile che le parti avessero dedotto in contratto un'obbligazione di tal genere e non piuttosto la scomparsa temporanea dell'infestante).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1367

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)