Sez. 1, Sentenza n. 8301 del 01/09/1997 (Rv. 507397 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO | Interpretazione idonea a dare comunque significato alla pattuizione contrattuale, in caso di dubbio - Sufficienza - Esclusione - Interpretazione idonea a garantire al contratto la pienezza degli effetti - Necessità - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO
Il principio di conservazione del contratto non comporta solo che esso (o le sue singole clausole) venga interpretato nel senso in cui possa avere un qualche effetto ma richiede che il contratto non risulti neppure in parte frustrato e che la sua efficacia potenziale non subisca alcuna limitazione. (Nella specie una clausola delle condizioni generali di contratto relative a rapporto di conto corrente bancario prevedeva il diritto dell'istituto di ripetere quanto dovutogli per indebiti accreditamenti entro il termine di prescrizione ordinaria. Il giudice del merito aveva ritenuto che tale clausola non spiegasse effetti sulla preclusione di cui all'art. 1832 secondo comma cod. civ., secondo il quale l'impugnazione del conto per errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o duplicazioni deve esser proposta entro sei mesi dalla ricezione della liquidazione di chiusura, non avendo le parti espressamente convenuto la rinunzia ad eccepire la decadenza connessa a detto termine. La S.C., disattesa, in base la principio di cui alla massima, la tesi secondo cui la clausola avrebbe potuto riferirsi ad accreditamenti indebiti non rientranti nelle ipotesi di cui al menzionato articolo e rilevato che una lettura non restrittiva della clausola era imposta anche dal principio di buona fede oggettiva, ha annullato tale sentenza).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 1832, Cod. Civ. art. 2968
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)