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Sez. 5, Sentenza n. 779 del 14/01/2011 (Rv. 616341 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Giudicato esterno invocato da una delle parti - Acquisizione d'ufficio da parte del giudice - Legittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616341-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

Nel processo tributario, il giudice può acquisire d'ufficio un giudicato esterno invocato da una delle parti, anche a prescindere dalla previsione di cui al comma 3 dell'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, (vigente "ratione temporis" e poi abrogato dall'art. 3-bis del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248) in quanto il giudicato esterno costituisce un elemento che non può essere incluso nel fatto ma è assimilabile agli elementi normativi ed il suo accertamento, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche attraverso la stabilità della decisione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 3 bis CORTE COST., Legge 02/12/2005 num. 248 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)