Sez. 3, Sentenza n. 18184 del 05/08/2010 (Rv. 614473 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO | Delega delle operazioni di incanto al notaio - Rinvio delle operazioni - Avviso al debitore esecutato - Necessità - Esclusione - Condizioni.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO
Nell'espropriazione immobiliare, quando le operazioni di incanto, delegate ad un notaio, debbano essere rinviate per mancanza di offerte, il notaio non è tenuto a dare avviso del rinvio al debitore esecutato, ove questi sia stato già ritualmente avvisato della data fissata per il primo incanto: e ciò in applicazione del generale principio di cui all'art. 176, comma secondo, cod.proc.civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 176, Cod. Proc. Civ. art. 591 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)