Sez. 2, Sentenza n. 17696 del 14/08/2007 (Rv. 600032 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Contumacia della P.A. - Fondatezza della pretesa sanzionatoria - Attività istruttoria officiosa del giudice - Ammissibilità - Limiti.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nei procedimenti di opposizione di cui agli artt.22 e 23 legge 24 novembre 1981 n. 689, l'eventuale contumacia della P.A. opposta non può ritenersi di ostacolo all'accertamento, da parte del giudice, della fondatezza della pretesa sanzionatoria, sulla scorta di atti e documenti acquisiti e delle prove integrative comunque espletate, anche d'ufficio; ne discende che, pur non potendosi il giudice del tutto sostituire all'amministrazione opposta con atti d'impulso istruttorio nei casi in cui la prova dell'illecito sia del tutto carente sulla base degli atti depositati, questi costituiscono pur sempre la base di partenza dell'accertamento, che può essere eventualmente integrato con quei chiarimenti che il giudicante, attraverso l'esame dei verbalizzanti, ritenga necessari ai fini della verifica della fondatezza dell'addebito o, per converso, dei motivi di opposizione.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)