Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4898 del 11/03/2015 (Rv. 635012 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Onere della P.A. di provare gli elementi costitutivi dell'illecito - Sussistenza - Inerzia processuale della stessa - Poteri istruttori officiosi del giudice - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull'amministrazione opponente l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito, ma la sua inerzia processuale non determina l'automatico accertamento dell'infondatezza della trasgressione, in quanto il giudice, chiamato alla ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione, può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti sia disponendo d'ufficio, ai sensi dell'art. 23, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, "ratione temporis" applicabile, i mezzi di prova ritenuti necessari. (Fattispecie relativa a violazione dei limiti di velocità, in relazione alla quale la S.C. ha affermato che le risultanze delle apparecchiature omologate, fonti di prova ex art. 146, sesto comma, cod. strada, rendono superflue produzioni diverse dal processo verbale di contestazione).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 34 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Strada art. 146 com. 6, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)