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Sez. 3, Ordinanza n. 21894 del 15/10/2009 (Rv. 610642 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE | Effetto estintivo - Mancanza di accettazione - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610642-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE

La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere "accettizio" (non richiede cioè l'accettazione di controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)