Sez. 3, Sentenza n. 27133 del 19/12/2006 (Rv. 595319 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE | Notificazione o comunicazione alla controparte - Necessità - Mancanza - Effetti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE
L'atto di rinuncia al ricorso per cassazione si perfeziona solo a seguito della notifica di esso alla controparte, ove costituita, o della comunicazione di esso ai suoi procuratori, con apposizione del visto dei medesimi; soltanto qualora siano soddisfatte dette condizioni e, in difetto, può essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, ove si accerti la sussistenza di un sopravvenuto difetto di interesse.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)