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Sez. 3, Sentenza n. 27133 del 19/12/2006 (Rv. 595319 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE | Notificazione o comunicazione alla controparte - Necessità - Mancanza - Effetti.
Stato
decisa il 2006-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595319-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE

L'atto di rinuncia al ricorso per cassazione si perfeziona solo a seguito della notifica di esso alla controparte, ove costituita, o della comunicazione di esso ai suoi procuratori, con apposizione del visto dei medesimi; soltanto qualora siano soddisfatte dette condizioni e, in difetto, può essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, ove si accerti la sussistenza di un sopravvenuto difetto di interesse.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)