diritto.io

Sez. 3, Ordinanza n. 19648 del 07/10/2005 (Rv. 584276 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE | Forme e modalità - Dichiarazione sottoscritta dal procuratore del ricorrente - Accettazione da parte del difensore del resistente - Validità - Condizioni - Effetti - Estinzione del processo - Declaratoria - Forma - Ordinanza.
Stato
decisa il 2005-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584276-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE

Qualora nel giudizio di cassazione venga prodotta una dichiarazione di rinuncia al ricorso ritualmente sottoscritta dal difensore del ricorrente munito del relativo potere (ovvero di mandato speciale a tale effetto) e la stessa venga validamente accettata dal difensore della parte resistente, anch'esso munito del relativo potere, il processo deve ritenersi estinto per valida rinuncia al ricorso, da dichiarare con ordinanza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)