diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3697 del 19/06/1985 (Rv. 441278 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - PRODUZIONI DI DOCUMENTI SOPRAVVENUTI - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1985-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441278-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - PRODUZIONI DI DOCUMENTI SOPRAVVENUTI - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - NECESSITÀ.*

Nel nuovo rito del lavoro, i documenti, in quanto prove costituite, cui non è applicabile il divieto stabilito dal secondo comma dello art. 437 cod. proc. civ., possono essere prodotti nel giudizio di appello, ma, affinché non siano violati i principi del contraddittorio e della difesa, occorre che tale produzione sia effettuata con il ricorso dell'appellante o con la memoria difensiva dell'appellato, a norma degli artt. 414 n. 5 e 416 cod. proc. civ. richiamati dagli artt. 434 e 436 dello stesso codice, salvo, trattandosi di documenti sopravvenuti, l'autorizzazione del giudice istruttore a norma dell'art. 420 cod. proc. civ. alla loro successiva produzione in giudizio. (V 5962/83, mass n 430788; (V 3048/81, mass n 413604; (Conf 5252/82, mass n 423065).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)