Sez. 5, Sentenza n. 17939 del 21/05/2013 Ud. (dep. 29/04/2014) Rv. 260192 - 01
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI | Delitto di illecita influenza sull'assemblea ex art. 2636 cod. civ. - Elemento oggettivo.
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI
In tema di delitto di illecita influenza sull'assemblea, ex art. 2636, cod. civ., la condotta tipizzata dalla norma incriminatrice richiede - rispetto al previgente art. 2630, comma primo, n. 3, cod. civ. - un elemento di frode integrato da comportamenti artificiosi aventi carattere simulatorio idoneo a realizzare un inganno, sicché il precetto sanzionato si configura come reato a forma vincolata; inoltre - essendo il reato posto a tutela dell'interesse al corretto funzionamento dell'organo assembleare - per la sua consumazione è necessario che la condotta abbia effettivamente inciso sulla formazione della maggioranza, trattandosi di fattispecie criminosa costruita come reato di evento, diversamente da quella contemplata dal previgente art. 2630 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2636
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)