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Sez. 5, Sentenza n. 555 del 14/10/2011 Ud. (dep. 12/01/2012) Rv. 252661 - 01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI | Delitto di illecita influenza sull'assemblea ex art. 2636 cod. civ. - Elemento oggettivo - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-10-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252661-01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI

L'elemento oggettivo del reato di illecita influenza sull'assemblea - art. 2636 cod. civ. nel testo introdotto dalla legge n. 61 del 2000 - è integrato da qualsiasi operazione che artificiosamente consenta di alterare la formazione delle maggioranze assembleari, rendendo così di fatto possibile il conseguimento di risultati vietati dalla legge o non consentiti dallo statuto della società. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità - in ordine al delitto di cui all'art. 2636 cod. civ. - dell'imputato, il quale, in qualità di amministratore unico di una s.r.l., aveva ripetutamente determinato le maggioranze nelle assemblee sociali con atti fraudolenti, rappresentando falsamente la presenza della maggioranza dei soci alle assemblee, in particolare, facendo figurare come presente una socia assente mediante la falsificazione della relativa firma sul verbale nonché attestando in capo alla socia presente, moglie dello stesso imputato, la titolarità di un numero di quote sufficiente a costituire la maggioranza per niente corrispondenti alla titolarità reale, con il risultato di determinare la maggioranza per il funzionamento della assemblea, altrimenti interdetto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2636, Decreto Legisl. 11/04/2002 num. 61 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)