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Sez. 1, Sentenza n. 17854 del 03/03/2009 Cc. (dep. 29/04/2009) Rv. 243675 - 01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI | Delitto di illecita influenza sull'assemblea - Nuova formulazione dell'art. 2636 cod. civ. introdotta dal D.Lgs. n. 61 del 2000 - Nozione di "atti simulati" - Indicazione.
Stato
decisa il 2009-03-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243675-01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI

In tema del reato di illecita influenza sull'assemblea, la nozione di "atti simulati" contenuta nell'art. 2636 cod. civ. non deve essere intesa in senso civilistico, con esclusivo riferimento all'istituto della simulazione regolato dagli artt. 1414 e segg. cod. civ., ma deve essere inquadrata in una tipologia di comportamenti più ampia, che include qualsiasi operazione che artificiosamente permetta di alterare la formazione delle maggioranze assembleari, rendendo possibile il conseguimento di risultati vietati dalla legge o non consentiti dallo statuto della società.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2636, Decreto Legisl. 11/04/2002 num. 61 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)