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Sez. L, Sentenza n. 17551 del 19/11/2003 (Rv. 568304 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno mensile di invalidità ex art. 13 della legge n. 118 del 1971 - Revoca - Estinzione del diritto - Sussistenza - Domanda di ripristino - Accertamento della sussistenza dei requisiti previsti per l'insorgenza del nuovo diritto secondo la legislazione vigente al momento della domanda - Necessità.
Stato
decisa il 2003-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568304-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In tema di assegno mensile di invalidità civile previsto dall'art. 13 della legge n. 118 del 1971, la revoca per il sopravvenuto venir meno di una delle condizioni di esistenza(nella specie, requisito reddituale) comporta l'estinzione del diritto medesimo; di conseguenza, per il ripristino dell'assegno, per il quale occorre una nuova domanda amministrativa e l'instaurazione di un nuovo procedimento amministrativo, le condizioni di esistenza del diritto vanno verificate con riguardo alla legislazione vigente al momento della nuova domanda, trattandosi del riconoscimento di un nuovo diritto del tutto diverso, (anche se identico nel contenuto), da quello estinto per revoca. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto applicabile alla domanda di ripristino la minore percentuale della riduzione della capacità lavorativa prevista dall'art. 13, della legge n. 118 del 1971 e non quella prevista dall'art. 9, del decreto legislativo n. 509 del 1988, vigente al momento della presentazione della nuova domanda).

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/11/1988 num. 509 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)