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Sez. L, Sentenza n. 3101 del 10/04/1997 (Rv. 503618 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno mensile di invalidità ex art. 13 della legge n. 118 del 1971 - Revoca - Domanda di ripristino - Accertamento della sussistenza di tutti i requisiti previsti per l'insorgenza del relativo diritto - Necessità - Eccezione concernente la carenza di uno dei suddetti requisiti - Natura di mera difesa - Conseguenze.
Stato
decisa il 1997-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503618-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In tema di assegno mensile di invalidità previsto dall'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118, ove, a seguito di revoca di tale beneficio, ne venga chiesto il ripristino, è sempre necessario, ai fini dell'accoglimento della domanda, che venga accertata la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'insorgenza del relativo diritto, e quindi, oltre che del requisito sanitario, anche di quello reddituale, nonché del mancato collocamento al lavoro, non rilevando in contrario la circostanza che la revoca sia stata effettuata dall'autorita amministrativa competente per la ritenuta carenza di uno solo di essi. Il suddetto accertamento deve essere effettuato anche d'ufficio dal giudice investito della relativa controversia, attesa la natura costitutiva dei suddetti requisiti, con la conseguenza che l'eccezione concernente l'insussistenza di uno di essi è sempre proponibile trattandosi di mera difesa e non già di eccezione in senso proprio.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 1181 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)