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Sez. L, Sentenza n. 392 del 12/01/2009 (Rv. 606183 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Invalidità civile - Revoca del trattamento - Domanda di ripristino - Accertamento della sussistenza di tutti i requisiti previsti per l'insorgenza del diritto - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606183-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Nel giudizio che abbia ad oggetto la contestazione di un provvedimento di revoca del beneficio assistenziale basato esclusivamente sulla sopravvenuta insussistenza del requisito sanitario, deve essere verificata la permanenza di tutti i requisiti "ex lege" richiesti, non già soltanto di quelli la cui sopravvenuta insussistenza sia posta a fondamento della revoca, giacché la domanda di ripristino della prestazione, al pari di quelle concernenti il diritto ad ottenere per la prima volta prestazioni negate in sede amministrativa, non dà luogo ad un'impugnativa del provvedimento amministrativo di revoca, ma riguarda il diritto del cittadino ad ottenere la tutela che la legge gli accorda; conseguentemente, il giudice è chiamato ad accertare se sussista, o meno, il diritto alla prestazione, verificandone le condizioni di esistenza alla stregua dei requisiti richiesti "ex lege", con riguardo alla legislazione vigente al momento della nuova domanda, trattandosi del riconoscimento di un nuovo diritto del tutto diverso, ancorchè identico nel contenuto, da quello estinto per revoca. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nell'accogliere la domanda dell'assicurato di ripristino dell'assegno di invalidità, aveva ritenuto che non fosse a tal fine necessario alcun accertamento in ordine al requisito socio economico).

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)