Sez. 1, Sentenza n. 20319 del 27/09/2007 (Rv. 598936 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE | Contratto di progettazione di un'opera pubblica - Clausola contrattuale subordinante l'erogazione del compenso al finanziamento dell'opera - Nullità - Esclusione - Rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE
La clausola con cui, in una convenzione tra un ente pubblico territoriale e un ingegnere al quale il primo abbia affidato la progettazione di un'opera pubblica, il pagamento del compenso per la prestazione resa sia condizionato alla concessione di un finanziamento per la realizzazione dell'opera stessa, oltre ad essere valida, in quanto non si pone in contrasto col principio di inderogabilità dei minimi tariffari, non viola i principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.) perché subordinare il compenso del professionista all'effettivo finanziamento dell'opera è garanzia di un accorto uso del denaro pubblico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)