Sez. 1, Sentenza n. 1985 del 01/02/2005 (Rv. 584017 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - POTESTATIVA (CAUSALE E MISTA) | Clausola contrattuale condizionante il diritto a compenso del professionista incaricato al finanziamento dell'opera progettata - Disciplina ex art. 23 del d.l. n. 66 del 1989 - Applicabilità - Conseguenze - Riferibilità dell'obbligo assunto dall'ente locale al funzionario o amministratore - Configurabilità.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - POTESTATIVA (CAUSALE E MISTA)
Il contratto d'opera professionale nel quale il pagamento del compenso al professionista sia stato condizionato con apposita clausola al finanziamento, da parte dei competenti organi pubblici, dei lavori da progettare, non si sottrae all'applicazione dell'art. 23, commi 3 e 4, del d.l. n. 66 del 1989, convertito, con modif., nella legge n. 144 del 1989, con la conseguenza che il rapporto obbligatorio non è riferibile all'ente - cui, a mente della citata disposizione, la effettuazione di qualsiasi spesa è consentita solo in presenza della deliberazione autorizzata nelle forme previste dalla legge e divenuta o dichiarata esecutiva - , ma intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore o funzionario che abbia assunto l'impegno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1358, Decreto Legge 02/03/1989 num. 66 art. 23 CORTE COST., Legge 24/04/1989 num. 144 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)