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Sez. 2, Sentenza n. 40401 del 24/09/2008 Cc. (dep. 29/10/2008) Rv. 241863 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE | Art. 303, comma primo lett.b) n. 3 bis - Art. 3 Costituzione - Contrasto - Insussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241863-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 303 comma primo lettera b) n. 3 bis cod.proc.pen. (il quale prevede che, qualora si proceda per i delitti di cui all'art. 407 comma secondo lettera a) dello stesso codice, i termini di custodia cautelare sono aumentati di sei mesi) per contrasto con gli artt. 13 e 24 della Costituzione, nella parte in cui ricollega detto aumento al semplice "nomen iuris" del reato contestato e non richiede uno specifico provvedimento del giudice, atteso che l'art. 3 della Costituzione garantisce trattamento uguale in situazioni uguali mentre la disciplina citata è in particolare prevista dal legislatore in relazione alla speciale gravità dei reati. (La Corte ha poi precisato, con riferimento all'art. 5 par. 3 della Convenzione sui diritti dell'uomo - che garantisce che ogni persona arrestata o detenuta ha diritto ad essere giudicata entro un termine ragionevole oppure posta in libertà - che dai principi convenzionali non può dedursi in via astratta la durata ragionevole del tempo di detenzione preventiva, ma che occorre valutare le circostanze caso per caso).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 1 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 2 n. 1, Costituzione art. 3 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)