Sez. 1, Sentenza n. 3043 del 13/01/2005 Cc. (dep. 31/01/2005) Rv. 230871 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - estinzione - termini di durata massima della custodia cautelare - IN GENERE | Delitti previsti dall'art. 407 comma secondo lett. a cod. proc. pen. - Aumento di sei mesi dei termini di fase - Necessità di un provvedimento del giudice - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - estinzione - termini di durata massima della custodia cautelare - IN GENERE
In tema di custodia cautelare, l'aumento fino a sei mesi della fase dibattimentale di primo grado, previsto dall'art. 303 comma primo lett. b), n. 3-bis cod. proc. pen. con riferimento ai delitti di cui all'art. 407 comma secondo lett. a) cod. proc. pen., è automatico, in quanto esplicitamente voluto dal legislatore in ragione della rilevante gravità di una particolare categoria di delitti; ne consegue che, ai fini dell'operatività di tale aumento, non è necessario alcun provvedimento del giudice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 2 lett. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)