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Sez. 5, Sentenza n. 13792 del 27/02/2002 Cc. (dep. 10/04/2002) Rv. 221325 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE | Art. 303 comma primo lettera b) 3 bis - Contrasto con gli articoli 13 e 24 della Costituzione - Nella parte in cui non prevede che, per i reati di criminalità organizzata, la proroga di sei mesi della custodia cautelare venga disposta con provvedimento del giudice - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2002-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221325-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 303 comma primo lettera b) n. 3 bis del cod.proc.pen.(il quale prevede che, qualora si proceda per i delitti di cui all'art. 407 comma secondo lettera a) dello stesso codice, i termini di custodia cautelare sono aumentati di sei mesi) per contrasto con gli artt. 13 e 24 della Costituzione, nella parte in cui ricollega detto aumento al semplice "nomen iuris" del reato contestato e non richiede uno specifico provvedimento del giudice, atteso che l'automaticità del predetto aumento, non solo non viola alcun principio costituzionale, ma risponde alla stessa esigenza che ha indotto il legislatore ad introdurre una presunzione di pericolosità sociale dell'agente quando si proceda per il delitto di associazione mafiosa o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod.pen., ovvero portati ad esecuzione al fine di agevolare l'attività delle predette associazioni.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Costituzione art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 com. 1 CORTE COST., Legge 19/01/2001 num. 4 art. 2, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 407 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)