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Sez. 2, Sentenza n. 11218 del 09/05/1985 Ud. (dep. 23/11/1985) Rv. 171196 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - IN GENERE - FURTO - IN GENERE - CONCETTO DI POSSESSO - DIVERSITÀ RISPETTO AL CONCETTO CIVILISTICO - EFFETTO AL FINE DELLE DUE FIGURE CRIMINOSE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1985-05-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171196-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - IN GENERE - FURTO - IN GENERE - CONCETTO DI POSSESSO - DIVERSITÀ RISPETTO AL CONCETTO CIVILISTICO - EFFETTO AL FINE DELLE DUE FIGURE CRIMINOSE - FATTISPECIE.*

La diversità, in materia penale, del concetto di possesso rispetto a quello civilistico e cioè come situazione di fatto in cui rientrano tutti i casi nei quali il soggetto ha la signoria autonoma sulla cosa, importa che l'affittuario e, indubbiamente, il possessore di un fondo rustico, qualora vendano degli alberi del fondo tenuto in affitto e ne facciano proprio il ricavato, commettono il reato di appropriazione indebita e non già quello di furto. (V mass n 151323, per quanto valga).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 646 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)