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Sez. 6, Sentenza n. 36276 del 11/10/2006 Cc. (dep. 31/10/2006) Rv. 235436 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE | Estradizione del cittadino - Art. 26 Cost. - Previsione espressa della sua estradabilità in convenzioni internazionali - Convenzione europea di estradizione del 1957 - Ammissibilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235436-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE

In tema di estradizione per l'estero, poiché l'art. 26 della Costituzione consente l'estradizione del cittadino quando essa sia prevista dalle convenzioni internazionali, non è vietata l'estradizione del cittadino richiesta sulla base della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, resa esecutiva con la legge 30 gennaio 1963, n. 300, che prevede espressamente l'estradizione dei cittadini nazionali, salva la facoltà di ogni parte contraente di rifiutarla. (Fattispecie in tema di estradizione richiesta dal governo rumeno).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 26, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)