Sez. 6, Sentenza n. 8458 del 21/02/2001 Ud. (dep. 28/02/2001) Rv. 219843 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE | Estradizione del cittadino - Facoltà di rifiuto dello Stato richiesto - Valutazione discrezionale dell'organo di Governo - Sussistenza - Sindacato giurisdizionale - Esclusione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE
In tema di estradizione, la facoltà di rifiutare l'estradizione del cittadino, prevista dall'art.6 della Convenzione europea del 13 dicembre 1957 (resa esecutiva dalla legge 30 gennaio 1963, n.300), costituisce oggetto di una scelta discrezionale dell'organo di Governo, che, come tale, è sottratta al sindacato giurisdizionale.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 26, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)