Sez. 6, Sentenza n. 43170 del 17/07/2014 Cc. (dep. 15/10/2014) Rv. 260041 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Estradizione del cittadino - Facoltà di rifiuto - Esercizio da parte dell'Autorità giudiziaria - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
La facoltà di rifiutare l'estradizione del cittadino italiano può essere esercitata esclusivamente dal Ministro della Giustizia, quale autorità politica, ma non anche dall'autorità giudiziaria, in quanto trattasi di scelta attinente alla dimensione politica della cooperazione tra Stati. (Fattispecie in tema di estradizione richiesta sulla base della Convenzione tra Italia e Argentina del 9 dicembre 1987).
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 09/12/1987 art. 4, Legge 19/02/1992 num. 219
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)