Sez. 1, Sentenza n. 2644 del 18/04/1983 (Rv. 427528 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE - UTILI AZIENDALI DESTINATI A RISERVA - RIDUZIONE ALLA METÀ DELL'ALIQUOTA D'IMPOSTA - DISCIPLINA EX ARTT. 90 DEL T.U. N. 645 DEL 1958 E 3 DEL R.D.L. N. 1511 DEL 1926 - AMBITO DI APPLICAZIONE - ACCANTONAMENTI DI UTILI DELIBERATI DALL'ASSEMBLEA IN AGGIUNTA A QUELLI TASSATIVAMENTE DETERMINATI DALLO STATUTO - RISERVE FACOLTATIVE - CONFIGURABILITÀ - APPLICABILITÀ DELLA RIDUZIONE SUDDETTA - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE - UTILI AZIENDALI DESTINATI A RISERVA - RIDUZIONE ALLA METÀ DELL'ALIQUOTA D'IMPOSTA - DISCIPLINA EX ARTT. 90 DEL T.U. N. 645 DEL 1958 E 3 DEL R.D.L. N. 1511 DEL 1926 - AMBITO DI APPLICAZIONE - ACCANTONAMENTI DI UTILI DELIBERATI DALL'ASSEMBLEA IN AGGIUNTA A QUELLI TASSATIVAMENTE DETERMINATI DALLO STATUTO - RISERVE FACOLTATIVE - CONFIGURABILITÀ - APPLICABILITÀ DELLA RIDUZIONE SUDDETTA - ESCLUSIONE.*
Nella disciplina dell'art. 90 del T.U. 29 gennaio 1958 n. 645 e dell'art. 3 del R.d.l. 7 settembre 1926 n. 1511, la riduzione alla metà dell'aliquota relativa all'imposta di R.m. è prevista per gli utili delle aziende e degli istituti di credito destinati a riserve legali o statutarie, indipendentemente dalla loro idoneità a raggiungere, oppure no, la quota di capitale indicata nell'art. 2428 cod. civ. e nell'art. 3 del R.d.l. n. 1511 del 1926, essendo correlata al carattere di predeterminazione e d'intangibilità proprio degli accantonamenti destinati a riserva legale o statutaria, ma non trova applicazione per le riserve facoltative in relazione alla loro disponibilità. Pertanto, quando - in virtù di una clausola statutaria che preveda tassativamente l'accantonamento di utili in misura determinata - sia nello stesso tempo rimesso all'assemblea dei soci di deliberare ulteriori accantonamenti in base ad aliquote determinate di volta in volta dalla stessa assemblea, questi ultimi costituiscono riserve facoltative e non godono, quindi, della riduzione suddetta.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2428, Regio Decr. Legge 07/09/1926 num. 1511 art. 3, Regio Decr. 29/01/1958 num. 645 art. 90 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)