Sez. L, Sentenza n. 6132 del 27/06/1994 (Rv. 487209 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile | Risarcimento del danno ex art. 18 statuto lavoratori - Inclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile
La somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, nel testo anteriore a quello introdotto dalla legge n. 108 del 1990 (art. 1), in favore del lavoratore illegittimamente licenziato dal datore di lavoro e reintegrato dal giudice costituisce anch'essa oggetto (pur in mancanza di espressa previsione legislativa analoga a quella contenuta nel nuovo testo) dell'obbligo contributivo del datore, tenuto conto che, anche ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 7 del 1986, il licenziamento illegittimo, interrompendo la prestazione ma non il rapporto di lavoro, non fa venir meno il rapporto assicurativo per il periodo intermedio.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)