Sez. 1, Sentenza n. 10007 del 16/04/2008 (Rv. 603465 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - PROVA | Consulenza tecnica genetica - Mancata ammissione - Obbligo di motivazione - Sussistenza - Inosservanza - Conseguenze.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - PROVA
Il principio secondo il quale il provvedimento che disponga, o meno, la consulenza tecnica, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità, va contemperato con quello secondo il quale il giudice stesso deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata, non potendo detto giudice rifiutare con argomentazioni di stile e prive di reale consistenza il ricorso ad essa; ne discende che, nel giudizio per l'accertamento della paternità naturale ex art. 269 cod. civ., incorre in vizio di motivazione la mancata ammissione di consulenza tecnica genetica, che non tenga conto dei progressi della scienza biomedica e argomenti "sic et simpliciter" sull'avvenuto decesso del presunto padre già da moltissimi anni e sulla dispendiosità e difficoltà del relativo accertamento tecnico, in fattispecie nella quale la domanda è stata rigettata non già per totale mancanza di prove, bensì per non univocità e discordanza degli elementi acquisiti attraverso le prove storiche.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)