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Sez. 4, Sentenza n. 4981 del 05/12/2003 Ud. (dep. 06/02/2004) Rv. 229672 - 01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO | Pluralità di soggetti investiti di un'unitaria posizione di garanzia - Possibilità di rinuncia, tacita o per accordo, a favore di uno degli altri soggetti obbligati - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229672-01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO

Il soggetto cui è attribuita una posizione di garanzia non può per sua scelta dismetterla, a meno che non ritenga di rinunziare alle funzioni o alla qualità cui la posizione di garanzia è ricollegata; infatti, le funzioni derivanti dalle posizioni di garanzia, trovando legittimazione in norme di ordine pubblico, non possono essere derogate per scelta personale del singolo soggetto o per accordo, anche tacito, tra i coobbligati.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)