Sez. 4, Sentenza n. 34771 del 28/05/2008 Ud. (dep. 08/09/2008) Rv. 240960 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - IN GENERE | Luogo pericoloso - Custode - Allontanamento in seguito ad un ordine legittimamente impartito - Mancata adozione delle precauzioni necessarie a prevenire il pericolo - Morte di un bambino penetrato nel luogo in assenza del custode - Responsabilità dello stesso - Sussistenza.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - IN GENERE
Integra il reato d'omicidio colposo la condotta di colui cui è rimessa la custodia di un luogo che, ancorchè in seguito ad un ordine legittimamente impartitogli, se ne allontani senza aver predisposto le cautele necessarie a prevenire in sua assenza i pericoli che ivi sussistano per l'incolumità delle persone, qualora, in conseguenza dell'omissione, nel medesimo luogo si verifichi la morte di una persona. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la responsabilità, per la morte di un bambino caduto nella vasca di raccolta delle acque di un mattatoio, del custode del luogo, che, allontanatosi su ordine del superiore gerarchico per svolgere accertamenti ispettivi presso una macelleria, non aveva provveduto a dotare il coperchio della vasca di un accorgimento di chiusura idoneo ad impedirne il sollevamento in sua assenza).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)