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Sez. L, Ordinanza n. 8220 del 06/04/2010 (Rv. 612851 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - SOCIETÀ E ALTRI ENTI | Conferimento di procura da parte del sostituto del legale rappresentante dell'ente - Mancanza di specifica contestazione di tale veste - Inammissibilità del ricorso per cassazione - Esclusione - Fondamento - Motivi dell'impedimento del legale rappresentante - Irrilevanza - Fattispecie relativa al conferimento della procura da parte del vice presidente della provincia.
Stato
decisa il 2010-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612851-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - SOCIETÀ E ALTRI ENTI

La mancanza di specifica contestazione circa la veste di sostituto del legale rappresentante di una persona giuridica in chi, indicando tale veste, abbia sottoscritto la procura speciale alle liti, non produce, a differenza dell'ipotesi di conferimento della procura stessa da parte di persona fisica non investita della qualità anzidetta, l'invalidità e la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione, stante la presunzione di legittimità che assiste il mandato al difensore, quale atto amministrativo operante nel processo, anche in ordine alla provenienza da soggetto capace a compierlo in nome e per conto dell'ente, senza che, d'altra parte, costituendo fatto interno dell'ente medesimo, spieghi rilevanza alcuna lo specifico motivo di impedimento del legale rappresentante dell'ente che giustifichi la funzione vicaria del sostituto, restando così l'atto di quest'ultimo formalmente legittimo e sottratto al sindacato dell'autorità giudiziaria ordinaria. (Principio applicato dalla S.C. in relazione alla procura "ad litem" conferita dal vice-presidente "pro-tempore" della provincia, con la precisazione che oggetto di contestazione non era la qualità di vice-presidente spesa dal firmatario della procura, ma la sussistenza in capo a quest'ultimo dei poteri giuridici collegati alla qualità di organo vicario, questione di diritto rispetto alla quale non assumeva rilievo l'atteggiamento assunto dalle parti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 36, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 50 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 53 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)