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Sez. L, Sentenza n. 19824 del 28/09/2011 (Rv. 618946 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - MANDATO ALLE LITI | Procura alle liti - Conferimento - Sottoscrizione da parte del procuratore speciale della società - Mancata contestazione dei poteri di rappresentanza sostanziale ad opera della controparte - Validità della procura alle liti - Sussistenza.
Stato
decisa il 2011-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618946-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - MANDATO ALLE LITI

In tema di rappresentanza delle persone giuridiche, solo in presenza di contestazioni circa la qualità di rappresentante sostanziale in capo al procuratore speciale che abbia sottoscritto la procura alle liti incombe, sulla parte rappresentata, l'onere della prova dei poteri rappresentativi spesi in ordine al rapporto dedotto in giudizio; ne consegue che, in difetto di tale contestazione, l'allegazione dei suddetti poteri è sufficiente ai fini della valida nomina dei difensori.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)