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Sez. L - , Ordinanza n. 28742 del 07/11/2019 (Rv. 655698 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - OBBLIGO ASSICURATIVO | Omissioni contributive - Debiti relativi a diverse annualità - Pagamenti successivi - Imputazione ex art. 1193 c.c. - Applicabilità.
Stato
decisa il 2019-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655698-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - OBBLIGO ASSICURATIVO

In tema di omissioni contributive, in presenza di debiti afferenti a diverse annualità, trova applicazione, con riguardo ai pagamenti successivi, il principio generale posto dall'art. 1193, comma 2, c.c., secondo cui - in caso di più debiti scaduti che siano ugualmente garantiti per il creditore e parimenti onerosi per il debitore - il pagamento va imputato al debito più antico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)