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Sez. 5, Ordinanza n. 22257 del 06/08/2024 (Rv. 672316-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Avviso di accertamento - Motivazione per relationem - Informazioni provenienti da autorità estera - Allegazione dell’atto ispettivo straniero - Necessità - Esclusione - Condizioni. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE - In genere.
Stato
decisa il 2024-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672316-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

In tema di IVA, l'avviso di accertamento fondato su informazioni scambiate dalle autorità competenti, ai sensi del Reg. CE n. 1798 del 2003, rifuso nel Reg. UE n. 904 del 2010, è legittimamente motivato se, ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, riporta nei tratti essenziali il contenuto delle predette informazioni, benché il modello utilizzato per la cooperazione internazionale (nella specie, il modello SCAC proveniente dall'autorità rumena) non sia allegato all'avviso o ad altro atto da questo richiamato.

Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 com. 1 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 07/10/2003 num. 1798, Regolam. Consiglio CEE 07/10/2010 num. 904

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)