diritto.io

Sez. 5, Ordinanza n. 8016 del 25/03/2024 (Rv. 670858-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Processo tributario - Avviso di accertamento - Omessa allegazione degli atti richiamati - Validità dell'atto impositivo - Sussistenza - Condizioni - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670858-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

Nel processo tributario, ai fini della validità dell'avviso di accertamento non rilevano l'omessa allegazione di un documento o la mancata ostensione dello stesso al contribuente se la motivazione, anche se resa per relationem, è comunque sufficiente, dovendosi distinguere il piano della motivazione dell'avviso di accertamento da quello della prova della pretesa impositiva e, corrispondentemente, l'atto a cui l'avviso si riferisce dal documento che costituisce mezzo di prova.

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/01/2001 num. 32 art. 1 com. 1, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/2023 num. 219

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)