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Sez. L, Sentenza n. 4664 del 08/03/2004 (Rv. 570868 - 01)

CONSORZI - AGRICOLTURA - CONSORZI DI BONIFICA | Natura industriale dell'attività imprenditoriale svolta - Fondamento - Prova - Produzione dello Statuto - Idoneità.
Stato
decisa il 2004-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570868-01

CONSORZI - AGRICOLTURA - CONSORZI DI BONIFICA

I consorzi di bonifica (anche se talvolta ricondotti dalla legge al settore agricolo ai fini previdenziali) non sono imprenditori agricoli, ed hanno natura industriale avendo per oggetto il raggiungimento di fini generali di carattere pubblico e trascendenti gli interessi dei singoli consorziati, ancorché svolgano attività in parte strumentali all'agricoltura. Pertanto qualora oggetto dell'attività consortile secondo lo statuto di un Consorzio sia un'attività di natura industriale come la creazione e la manutenzione di infrastrutture, la produzione in giudizio dello statuto costituisce prova della natura industriale del medesimo Consorzio, dovendosi presumere una perfetta corrispondenza dell'attività consortile con l'oggetto sociale previsto dallo statuto (Fattispecie relativa al pagamento di contributo addizionale dovuto dalle imprese industriali ex art. 12 l. n. 1115 del 1968).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 862, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 26, Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 1, Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 12, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 689 art. 3, Legge 08/08/1972 num. 464 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 art. 16 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)