Sez. L, Sentenza n. 3358 del 06/05/1988 (Rv. 458739 - 01)
TRIBUTI LOCALI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI CONSUMO (DAZIO) - APPALTO - APPALTATORI - PERSONALE DIPENDENTE - QUALIFICHE - RICEVITORI DI PRIMA CATEGORIA - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA PREDETTA - CONDIZIONI.*
TRIBUTI LOCALI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI CONSUMO (DAZIO) - APPALTO - APPALTATORI - PERSONALE DIPENDENTE - QUALIFICHE - RICEVITORI DI PRIMA CATEGORIA - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA PREDETTA - CONDIZIONI.*
Ai fini dell'individuazione della qualifica di ricevitore di prima categoria, che l'art. 6 del C.C.n.L. 21 aprile 1940 per i dipendenti degli appaltatori delle imposte di consumo definisce impiegato addetto ai servizi amministrativi di cassa e riscossione, occorre che l'attività amministrativa di cassa e riscossione, intesa come specifica attività di contabilizzazione e d'imputazione ai vari titoli delle somme riscosse, abbia carattere preminente ed essenziale rispetto alla attività di sorveglianza, accertamento, liquidazione e riscossione, propria di tutti gli agenti (art. 313 R.d. 30 aprile 1936 n. 1138), con la conseguenza che, ai fini della attribuzione della suddetta qualifica, è necessario accertare che le funzioni attinenti ai menzionati servizi amministrativi siano esercitate in via autonoma rispetto a quelle tipiche e sussidiarie dell'agente, senza costituire un complemento accessorio, occasionale o transitorio di queste ultime. (Conf 2682/83, mass n 427575; (Conf 1365/81, mass n 411992).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Regio Decr. 30/04/1936 num. 1138 art. 313, Contr. Coll. 21/04/1940 num. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)