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Sez. L, Sentenza n. 2682 del 19/04/1983 (Rv. 427575 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - APPALTO - APPALTATORE - PERSONALE DIPENDENTE - QUALIFICHE - RICEVITORE DI PRIMA CATEGORIA - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA PREDETTA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427575-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - APPALTO - APPALTATORE - PERSONALE DIPENDENTE - QUALIFICHE - RICEVITORE DI PRIMA CATEGORIA - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA PREDETTA - CONDIZIONI.*

Ai fini dell'individuazione della qualifica di ricevitore di prima categoria, che l'art. 6 del C.C.n.L. 21 aprile 1940 per i dipendenti degli appaltatori delle imposte di consumo definisce "impiegato addetto ai servizi amministrativi di cassa e riscossione", occorre che l'attività amministrativa di cassa e riscossione, intesa come specifica attività di contabilizzazione e d'imputazione ai vari titoli delle somme riscosse, abbia carattere preminente ed essenziale rispetto alla attività di sorveglianza, accertamento, liquidazione e riscossione, propria di tutti gli agenti (art. 313 R.d. 30 aprile 1936 n. 1138), con la conseguenza che, ai fini dell'attribuzione della suddetta qualifica è necessario accertare che le funzioni attinenti ai menzionati servizi amministrativi siano esercitate in via autonoma rispetto a quelle tipiche e sussidiarie dell'agente senza costituire un complemento accessorio, occasionale o transitorio di queste ultime. (Conf 2217/82, mass n 420085; (Conf 1365/81, mass n 411992; (Conf 2685/80, mass n 406464; (Conf 1542/80, mass n 405101).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Regio Decr. 30/04/1936 num. 1138 art. 313, Contr. Coll. 21/04/1940 num. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)