Sez. 3, Sentenza n. 662 del 27/02/1969 (Rv. 338916 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - RICERCA E VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI INDIZIARI E PRESUNTIVI- POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - LIMITI.*
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - RICERCA E VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI INDIZIARI E PRESUNTIVI- POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - LIMITI.*
Nella ricerca e nella valutazione degli elementi indiziari e presuntivi da porre a sostegno del proprio convincimento, il giudice e investito del piu ampio potere discrezionale, nel senso che e libero di scegliere gli elementi che ritiene maggiormente attendibili e meglio rispondenti alla scoperta del vero e di valutarne come crede la gravita e la concludenza, altro limite non incontrando nell'Esercizio di tale suo potere se non quello derivante dall'esigenza di applicare rettamente i principi relativi alla prova per presunzioni e dedurre, quindi dal fatto noto il fatto ignoto attraverso un procedimento logico basato sull'id quod plerumque accidit. (Conf. 2722-67, massima n. 330212).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)