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Sez. L, Sentenza n. 3554 del 29/07/1989 (Rv. 463525 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ART. 20 DEL CCNL 22 FEBBRAIO 1979 PER I DIPENDENTI IMPIEGATI DI AZIENDE AGRICOLE IN TEMA DI RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO.*
Stato
decisa il 1989-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463525-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ART. 20 DEL CCNL 22 FEBBRAIO 1979 PER I DIPENDENTI IMPIEGATI DI AZIENDE AGRICOLE IN TEMA DI RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO.*

L'interpretazione delle Disposizioni di un contratto collettivo di diritto comune, compiuta dal giudice del merito, è incensurabile in Sede di legittimità, se rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da motivazione immune da vizi. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva in particolare ritenuto che il compenso a titolo di rimborso delle spese di trasporto fosse correlato, ai sensi dell'art. 20 del C.C.n.L. 22 febbraio 1979 per i dipendenti impiegati di aziende agricole, allo svolgimento di attività implicanti spostamenti dalla Sede dell'azienda e alla indisponibilità di idoneo alloggio da parte dell'impiegato in servizio esclusivo presso una sola azienda e abilitato a risiedere nella medesima ai sensi dell'art. 14 dello stesso contratto). (Conf 320/89, mass n 461476; (Conf 5044/88, mass n 459842).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 22/02/1979 num. 14, Contr. Coll. 22/02/1979 num. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)