Sez. L, Sentenza n. 5497 del 16/12/1977 (Rv. 389147 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - COOPERATIVA COSTITUITA TRA IMPRENDITORI AGRICOLI - ATTIVITA DI LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE, SELEZIONE E PREPARAZIONE PER LA VENDITA NONCHE DI VENDITA E DISTRIBUZIONE DEL RICAVATO DEI RELATIVI PRODOTTI AGRICOLI - ATTIVITA AGRICOLA - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE IN TEMA DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - COOPERATIVA COSTITUITA TRA IMPRENDITORI AGRICOLI - ATTIVITA DI LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE, SELEZIONE E PREPARAZIONE PER LA VENDITA NONCHE DI VENDITA E DISTRIBUZIONE DEL RICAVATO DEI RELATIVI PRODOTTI AGRICOLI - ATTIVITA AGRICOLA - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE IN TEMA DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA.*
L'attivita di lavorazione, conservazione, selezione e preparazione per la vendita, nonche di vendita a terzi e distribuzione del ricavato, che una societa cooperativa svolga per conto e nello interesse degli imprenditori agricoli in essa associati, e con esclusivo riguardo ai prodotti agricoli in essa associati, e con esclusivo riguardo ai prodotti agricoli conferiti dai medesimi, e attivita agricola ai sensi degli artt 2135 cod civ e 206 del DPR 30 giugno 1965, n 1124, come tale soggetta alla disciplina e agli oneri propri dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore agricolo, non a quelli relativi al settore industriale, in quanto la predetta attivita configura il concreto completamento della funzione economica della coltivazione dei campi, contenuto nell'ambito del normale sfruttamento dell'intero ciclo agricolo, e presenta i requisiti necessari e sufficienti per poter essere considerata come obbiettivamente connessa all'attivita agricola primaria e, quindi, come agricola essa stessa. A tale soluzione non e di ostacolo che la cooperativa sia munita di autonoma personalita giuridica, poiche la sua attivita, al di la dello strumento formale adottato per il perseguimento di finalita mutualistiche, resta pur sempre riferibile sostanzialmente ai coltivatori associati, ne la circostanza che i rischi inerenti all'attivita della cooperativa siano in concreto aggravati dall'uso di mezzi meccanici, trattandosi di rischi non diversi da quelli, coperti dalla Assicurazione obbligatoria in questione, cui sarebbero esposti i singoli produttori, impiegando direttamente in proprio i mezzi meccanici. (Conf 2252/76, mass n 381055).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 205 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)